Descrizione
Su richiesta dell’interessato che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà può essere concessa la rateizzazione delle somme di importo pari o superiore ad € 100,00 risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento, secondo il seguente schema:
- fino a 100,00 € nessuna rateizzazione
- da 100,01 € a 500,00 € in due rate bimestrali
- da 500,01 € a 3.000,00 € da tre a sei rate bimestrali
- da 3.000,01 € a 6.000,00 € da sette a dodici rate bimestrali
- oltre 6.000,00 € da venticinque a trentasei rate mensili.
La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell’avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell’avviso di accertamento
Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l’istanza.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate bimestrali anche non consecutive nell’arco di un anno, o di due rate mensili anche non consecutive nell’arco di sei mesi:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione
- l’intero importo deve essere immediatamente versato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione
- il credito non può più essere rateizzato.
Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato, utilizzando apposito modulo.