Descrizione
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).
A partire dal 1° gennaio 2020 è possibile ravvedere gli anni d’imposta fino al quinto anno precedente, in quanto il Decreto legge 26/10/2019, n. 124, art. 10-bis ha rimosso le limitazioni del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13 per i tributi locali, estendendo così il ravvedimento lungo ai tributi locali.
I nuovi scaglioni con le sanzioni applicabili sono i seguenti:
Tempistiche | Percentuale |
---|---|
Entro 15 gg. dalla scadenza (ravv. sprint) | 0,1% per ogni giorno fino al 15° |
Dal 16° al 30° giorno (ravv. breve) | 1,50% |
Dal 31° al 90° giorno (ravv. intermedio) | 1,67% |
Dal 91° giorno entro il termine per la presentazione della dichiarazione (30 giugno anno successivo) | 3,75% |
Dal 1 luglio anno successivo al 30 giugno del 2° anno successivo | 4,28% |
Dal 1 luglio del 2° anno successivo | 5,00% |
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,05%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,67/100 = 2,51 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,05/100 x 60) / 365 = 0,02 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,02 € = 152,53 €
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti della legge.
Approfondimenti
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a imposta comunale sulla pubblicità e COSAP occorre far riferimento alle modalità previste dal concessionario.
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.