Chiedere la compensazione tra crediti e debiti tributari

Descrizione

Chiedere la compensazione tra crediti e debiti tributari

La compensazione è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

  • compensazione tra diversi anni d'imposta:
    • la compensazione del credito IMU o TASI a favore del contribuente maturato nei cinque anni d’imposta precedenti a quello oggetto d’imposizione, può avvenire con l’IMU dovuta al Comune per rate non ancora scadute, a condizione che sia fornita notizia al Comune, in data precedente al versamento operato con la compensazione, tramite comunicazione scritta in carta libera o su apposito modulo contenente:
    • le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale
      • il tributo dovuto al lordo della compensazione
      • l’indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo
      • la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l’indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.

La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

  • tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo/ingiunzione
  • tributi riscossi mediante concessionari
  • intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  • somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.

Qualora, durante la successiva attività di controllo, l’Ufficio Tributi dovesse riscontrare il mancato diritto totale o parziale alla suddetta compensazione, potrà procedere all’emissione di avviso di accertamento;

  • compensazione tra IMU e TASI dovuta e versata nello stesso anno d'imposta: l’Ufficio Tributi, qualora durante l’attività di controllo dovesse riscontrare, in base ai dati disponibili o anche all’eventuale comunicazione da parte del contribuente, un credito IMU o TASI a favore del contribuente, potrà riconoscere d’ufficio la compensazione del suddetto credito con l’eventuale debito riscontrato per l’IMU o la TASI dovuta per il medesimo anno d’imposta ed emetterà l’eventuale avviso di accertamento per la sola differenza. L’avviso di accertamento deve indicare distintamente l’intero importo a debito e l’importo a credito che si compensa. L’eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure detratta in compensazione dai successivi versamenti.