Imposta Municipale Propria (IMU)

Descrizione

Imposta Municipale Propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e a partire dal 1° gennaio 2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

L’IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare in parte allo Stato ed in parte al Comune.

A partire dall’anno 2020 è stata eliminata la doppia imposizione sugli immobili: non è più dovuta la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che ha assorbito TASI e vecchia IMU (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 738-783).

Il presupposto della nuova IMU è uguale a quello previsto dalla disciplina precedente, ossia il possesso di immobili. Anche il metodo di calcolo è invariato, così come la base imponibile ed i moltiplicatori.

Vi sono tuttavia alcune differenze rispetto allo scorso anno, tra le quali si segnalano i casi di assimilazione all’abitazione principale, i fabbricati collabenti, il concetto di area fabbricabile pertinenziale, ecc.

In Comune di Casalmaggiore …

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'istanza, consulta il manuale.

Approfondimenti

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Continuano ad essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali c.d. di lusso accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 741):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, n. 146, adibiti ad abitazione principale
  • la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).

Fabbricati

Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato x aliquota IMU

Moltiplicatori:

Categoria catastaleMoltiplicatore
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 C2, C6, C7160
A/1080
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 C3, C4, C5140
C/155
D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D965

 

Esempio:

Appartamento categoria A/02 (abitazioni di tipo civile)

Rendita catastale da visura: 721,75 €

Rendita rivalutata: 721,75 € x 5% = 757,84 €

Coefficiente della categoria catastale: 757,84 € x 160 = 121.254,40 €

Imponibile IMU: 121.254,40 € x l'aliquota deliberata dal Comune.

 

Aree fabbricabili

Valore x aliquota IMU:

Il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 746). Per la quantificazione per l’anno 2020 è possibile fare riferimento ai valori deliberati dalla Deliberazione della Giunta comunale 15/05/2020, n. 59.

Terreni non condotti da Coltivatori Diretti o IAP

Reddito dominicale x 1,25 x 135 (moltiplicatore) x aliquota IMU.

L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.

L'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24.

“Codice ente” del Comune di Casalmaggiore: B898.

Ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 769 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello i cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, nei casi e secondo le modalità stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In attesa del predetto decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al Decreto ministeriale 30/10/2012. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione prevedono in quali casi va presentata la dichiarazione IMU.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI, in quanto compatibili.

Esclusioni

Sono esclusi dall’imposta:

  • le abitazioni principali ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
  • le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale di cui all’articolo 7.

Esenzioni

Sono esenti dall’imposta:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui a Decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, art. 1, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione
  • i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 01/01/1973, n. 601, art. 5-bis
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui al Decreto legge 24/01/2012, n. 1, art. 91-bis, nonché il regolamento di cui al Decreto ministeriale 19/11/2012, n. 200
  • sono altresì esenti:
    • gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali;
    • gli immobili concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nel Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

L’esenzione di cui ai commi precedenti opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro i termini di legge;

  • a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta e deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, let. a e b.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati inagibili o inabitabili:

  • i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero
  • i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone
  • i fabbricati che presentino strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

La riduzione alla metà della base imponibile si applica a partire dalla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della richiesta di dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rivolta all’ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora la fatiscenza dichiarata risulti superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria l’Ufficio Tributi, previo parere dell’Area Tecnica Comunale, procederà ad accertamento. Ai predetti uffici deve essere garantito l’accesso all’immobile, pena la decadenza del beneficio fiscale.

  • differimento della 1^ rata (acconto) al 16 dicembre 2020 per i seguenti immobili:
    • tutti gli immobili degli Enti Non Commerciali;
    • per gli immobili accatastati nelle categorie A/10 e C a condizione che siano strumentali all’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che i relativi proprietari siano anche gestori/professionisti delle attività d’impresa, arte o professione anche in forma societaria o associativa ivi esercitate.
  • aliquota ridotta dal 10 per mille al 7,6 per mille per la 1^ rata dovuta per gli immobili di categoria catastale D/3 “Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fini di lucro”
  • esenzione della 1^ rata (acconto) per i seguenti immobili:
    • immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili degli  agriturismi,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate
    • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso  da parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  • esenzione della 2^ rata (saldo) per i seguenti immobili:
    • immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
    • immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili degli  agriturismi,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso  da parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori delle attività ivi esercitate;
    • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attività ivi esercitate.

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